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Se devi installare un montascale, un ascensore o una piattaforma elevatrice in casa oppure se devi rinnovare o sostituire questi prodotti, rivolgiti all’esperienza di MA.RI.TO II e approfitta delle detrazioni valide fino alla fine dell’anno: i privati e i condomini residenziali hanno la possibilità di ottenere la detrazione del 75% del costo in fattura per gli interventi eseguiti.

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Le nostre installazioni

Chi può richiedere e come funzionano le detrazioni fiscali?

Come funziona

  • Scegli il tuo prodotto per l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • Conserva le fatture dei lavori e consegnale al tuo commercialista o al CAF
  • Presenta il modello 730 o Modello Unico

Facile no?  ✌
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Chi può usufruirne

Possono accedere allo sconto in fattura:

  • Privati
  • Condomini residenziali, in regime di codice fiscale.

Sconto 75%

Eliminare le barriere architettoniche con MA.RI.TO II ti consente di ottenere  la detrazione del 75%, spettante ai lavori rispondenti al DM 236. Approfittane subito!

Vuoi sapere di più sulle detrazioni fiscali?
Le FAQ di MA.RI.TO II possono aiutarti

Il bonus ristrutturazioni 2022 può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • proprietario o il nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

 

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi ultimi tre casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione d’inizio lavori.

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Possono usufruirne sia i nostri clienti, sia chi non è ancora nostro cliente ed è possibile realizzare il lavoro usufruendo delle detrazioni del 75%.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Quelli elencati nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

I lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (Articolo 3 del DPR 380 del 2001), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (ovvero i condomini);

Quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo d’intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37 – ex legge 46 DEL 1990 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083 del 1971);
  • spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni (condomini). In tal caso, la detrazione spetta a ogni condomino in base alla quota millesimale.

Hai ancora bisogno di aiuto?

Non ti preoccupare, il team di MA.RI.TO II può supportarti in tutte le pratiche burocratiche!

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